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Assenze da scuola per più di cinque giorni, ecco le nuove regole

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Grandi novità, in Emilia Romagna, per quanto concerne le assenze da scuola o dal nido da parte dei bambini che sono rimasti a casa per più di cinque giorni. Nella regione, infatti, in seguito all’approvazione della l.r. 9 dello scorso 16 luglio, è prevista la non necessarietà del certificato medico per poter essere riammessi.

In particolare, all’art. 36 della legge, rubricato “Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”, si legge che “non vi è più l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica superiore ai cinque giorni, compresi i casi di assenza per malattia infettiva, da parte dei soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti al rilascio di tali certificazioni”.

Alla base di tutto vi sarebbe l’evidenza scientifica che il maggior pericolo di contagio avviene durante la fase dell’incubazione e all’esordio della malattia infettiva, riducendosi invece in misura significativa durante la convalescenza. Dopo cinque giorni dall’inizio della malattia, il soggetto può inoltre essere reinserito nella collettività, senza generare alcun rischio per la salute pubblica. Dunque, di qui la non obbligatorietà del certificato medico, che non sarebbe utile allo scopo di cui sopra.

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La legge regionale trova applicazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ed ha il principale scopo di responsabilizzare maggiormente i medici e i genitori. I pediatri dovranno infatti assolvere l’importante ruolo di impegnarsi a far comprendere alle famiglie l’importanza di tenere il bimbo a casa quando questo sta male – e a maggior ragione quando ha una malattia infettiva – mentre le mamme e i papà dovranno attendere l’effettiva guarigione del bimbo prima di mandarli a scuola.

Naturalmente, permane qualche eccezione. I certificati saranno infatti richiesti solo se riguardano misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per le esigenze di sanità pubblica.