L’assegno al nucleo familiare rappresenta un fondamentale supporto che lo Stato eroga in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che abbiano a carico un nucleo familiare. Determinato sulla base del numero dei componenti e del reddito, il suo importo ha validità annuale e decorre da ogni 1 luglio fino al 30 giugno dell’anno successivo.
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Nucleo familiare
Gli assegni familiari vengono concessi a nuclei familiari che sono composti in questo modo:
- richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
- figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, se facenti parte di nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
- fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti, minori o maggiorenni inabili, solo se orfani di entrambi i genitori, se non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati;
- nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente (previa autorizzazione).
Come presentare domanda
La domanda per ottenere gli assegni familiari deve essere presentata ogni anno al proprio datore di lavoro, il quale dovrà erogare l’importo unitamente allo stipendio mensile. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modello Inps ANF/DIP (SR16).
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Nell’ipotesi di lavoratori come colf, operai agricoli, dipendenti a tempo determinato o lavoratore iscritto alla gestione separata, la domanda dovrà invece essere inoltrata all’Inps direttamente tramite web o tramite patronati.
Quando (e quanto!) ricevere
Il diritto a ricevere l’assegno familiare decorre dal primo giorno di inoltro della domanda, o dal primo giorno di paga, o dal primo giorno di verifica delle condizioni per cui si è inoltrata richiesta (matrimonio, nascita di figli, adozione, ecc.) e cessa alla fine del periodo della domanda, o quando vengono a cessare le stesse condizioni.
Per quanto concerne la quantificazione, l’Inps considererà i redditi assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, oltre che i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte se maggiori di € 1.032,91 riferiti all’anno precedente alla domanda.
Non sono invece ricompresi nel calcolo dell’assegno familiare:
- il TFR o le anticipazioni di TFR;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie Inail, le pensioni di guerra, le pensioni ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l’indennità di trasferta;
- gli assegni che il coniuge separato o divorziato percepisce destinati al mantenimento dei figli.