Se hai meno di 14 anni non puoi tornare da scuola da solo. Lo dice la legge e la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, è determinata a farla rispettare. “Le scelte e le decisioni dei presidi, in materia di tutela dell’incolumità delle studentesse e degli studenti minori di 14 anni, sono conformi al quadro normativo attuale, come interpretato ed applicato dalla giurisprudenza. È una questione di assunzione di responsabilità nell’attuazione di norme che regolano la vita nel nostro Paese, pensate per la tutela più efficace delle nostre e dei nostri giovani”. Così in una nota la ministra Fedeli, sul dibattito in corso relativo all’obbligo di vigilanza sui minori all’uscita dagli istituti scolastici anche a seguito di una recente ordinanza della Cassazione intervenuta sul tema. “Le leggi e le pronunce giurisprudenziali, come quella recentemente resa dalla Corte di Cassazione, vanno rispettate – spiega la ministra- e se si vuole innovare l’ordinamento su questo tema occorre farlo in Parlamento, introducendo una norma di legge che, a certe condizioni, dia alle famiglie la possibilità di firmare liberatorie che sollevino da ogni responsabilità giuridica, anche penale, dirigenti e personale scolastico al termine dell’orario di lezione”, conclude. (Continua dopo la foto)
Tutto prende il via da una sentenza della Cassazione che ha stabilito che il coinvolgimento di un minore in un incidente fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola. Nel caso specifico, un bambino di 11 anni era stato investito dall’autobus di linea sulla strada pubblica all’uscita di scuola. I giudici hanno affermato che l’obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica, discendeva da una precisa disposizione del Regolamento d’istituto. Ecco cosa prevede: il personale scolastico ha obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola le alunne e gli alunni, compresi quelli delle scuole medie. Non solo: se l’autobus è in ritardo, la vigilanza spetta al personale della scuola. (Continua dopo le foto)
Secondo la Cassazione, il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni è di carattere generale e assoluto, tanto che non viene meno neppure se i genitori mettono per iscritto l’autorizzazione a lasciare il ragazzino senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo. Le disposizioni si attuano in genere a tutti i minori, anche se, già a partire dai 14 anni, si considera che il minore abbia maturato una certa capacità di intendere e di volere e sia in grado di decidere per sé oltre che di riconoscere le situazioni di pericolo.