congedo parentale
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Congedo parentale (ex astensione facoltativa): chi, come e quando

congedo parentale

Il congedo parentale, già conosciuto come astensione facoltativa, consiste nella possibilità da parte di entrambi i genitori di assentarsi dal lavoro durante i primi otto anni di vita del bambino. Questa astensione può protrarsi per un periodo totale di 10 o 11 mesi.

In caso di parto gemellare il congedo parentale viene considerato singolarmente per ogni bambino. In caso di adozione il congedo può essere utilizzato entro gli otto anni dall’ingresso in famiglia del bambino, ma non oltre il compimento del suo diciottesimo anno d’età.

Questo diritto permette ai genitori di poter dedicare più tempo ai figli nei primi cruciali anni di vita, e ai bambini di godere maggiormente della presenza dei propri genitori.

Con quest’articolo cercheremo di spiegarvi nella maniera più chiara possibile a chi spetta il congedo parentale, quanto viene decurtato dallo stipendio di chi ne usufruisce, e modi e tempi per la richiesta al datore di lavoro.

Chi può usufruire del congedo parentale? A poter usufruire pienamente di questo diritto sono solo i lavoratori dipendenti,  esclusi quelli a domicilio e coloro che si occupano di servizi domestici e familiari.

Molto differente, purtroppo, la situazione per gli altri lavoratori. Le lavoratrici autonome, ad esempio, hanno a propria disposizione solo un congedo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato. Lo stesso vale anche per i dipendenti con contratto a progetto o borse di studio universitarie.

Appare drammaticamente evidente che, anche in questo ambito, i soggetti a poter godere di qualche utile diritto siano sempre di meno e che la precarietà tenda a invadere ogni aspetto della vita.

Di quanto viene ridotto lo stipendio? Entro il terzo anno di età o per i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, per un periodo massimo di 6 mesi, l’indennità pagata dall’Inps è pari al 30% del salario medio del genitore fruitore del congedo.

Dai tre fino agli 8 anni del bambino, oppure nel caso sia stato superato il limite di 6 mesi, l’indennità spetta solo nel caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente non superi di due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo pensionistico in vigore.

Come si fa la domanda di congedo parentale? Il genitore dipendente deve preavvisare il proprio datore di lavoro con almeno 15-20 giorni di anticipo. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • Certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva) da cui risulti la paternità o la maternità, per quanto riguarda i genitori biologici;
  •  Stato di famiglia con incluso il nome del bambino ed il provvedimento di affidamento o adozione, per quanto riguarda i genitori adottivi o affidatari;
  • Dichiarazione di responsabilità del genitore richiedente relativa ai periodi di astensione eventualmente già fruiti per il medesimo figlio;
  • Dichiarazione di responsabilità dell’altro genitore da cui risulti il periodo di congedo eventualmente fruito per lo stesso figlio;
  • Impegno da parte di entrambi i genitori a comunicare in tempo utile le variazioni successive.

La domanda completa va presentata sia all’Inps sia al datore di lavoro.

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