Il bonus per la nascita dei figli, detto anche Assegno di maternità dei Comuni, è un contributo economico che l’Ente locale, ossia il Comune di residenza della mamma, riconosce alla donne disoccupate e casalinghe. Questa agevolazione è riservata alle mamme che non lavorano o che non possono vantare almeno 3 mesi di contributi versati nell’ultimo anno e mezzo. Cosa che invece farebbe scattare il diritto all’assegno di maternità Stato, che prevede un contributo economico pari a 338,69 euro per un massimo di 5 mesi. Il bonus rientra tra i sussidi economici per le famiglie varati dal Governo per aiutare i neo genitori a far fronte alle innumerevoli spese che la nascita di un figlio comporta. Il bonus consiste in un assegno di 1500 per la nascita del figlio sino ad arrivare ad un massimo di 1700 euro. Per vedersi riconosciuto il diritto, la mamma disoccupata e casalinga, deve essere in possesso di determinati requisiti di reddito, legati all’Isee, ovvero al reddito. Per presentare la domanda bonus disoccupati, la mamma deve presentare l’apposito modulo per via telematica all’Inps. (Continua dopo la foto)
Ecco i requisiti per richiedere l’assegno maternità:
– Essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi;
– Aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
– Essere cittadine italiane residenti nel Comune, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno al momento della presentazione della domanda o comunque entro 6 mesi dalla data del parto, o essere in possesso dello Status di rifugiato politico;
– Avere un Isee non superiore a 16.995,95 euro e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità Inps. (Continua dopo le foto)
Come richiedere dunque questo bonus famiglia? L’assegno maternità, anche se è una prestazione pagata dall’Inps, è concessa dal Comune in cui risiede la mamma. Per presentare la domanda di richiesta per assegno maternità Comune 2017, la mamma (disoccupate e casalinga), deve compilare l’apposito modulo e consegnarlo al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento.