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E’ nato un bimbo, cosa fare se il padre non vuole riconoscerlo

 

Tutte le volte in cui un figlio nasce da una coppia sposata, il padre e la madre sono – per riconoscimento automatico della legge – il marito e la moglie. Viceversa, tutte le volte in cui un figlio nasce da una coppia non sposata, se la madre è sempre certa (avendolo partorito), per quanto riguarda il padre è necessario un formale atto di riconoscimento. Con il riconoscimento l’uomo dichiara di essere il padre naturale del bambino e, in questo modo, ne consegue il rapporto di filiazione e tutti i diritti/doveri reciproci tra le parti. Ma non tutti gli uomini, purtroppo, adempiono a questo dovere morale e giuridico; così, a volte, qualche padre scappa davanti alle proprie responsabilità. Che prevede la legge in questi casi e quali sono le tutele per il bambino e per la madre? In altre parole, che fare se lui non vuole riconoscere il bambino?

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Ogni padre è obbligato a riconoscere, come proprio, il figlio avuto da un’unione di fatto (ossia fuori dal matrimonio): un obbligo a cui egli non può sottrarsi neanche se ha il consenso della madre (si pensi all’unione di una sera a seguito della quale la donna resta incinta e, pur di non cedere alle richieste di aborto del compagno, acconsente a che quest’ultimo si disinteressi del nascituro).

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Ma come fare se lui non vuole riconoscere il bambino? Se il padre non vuole riconoscere il proprio figlio, tanto il figlio quanto la madre (quest’ultima agendo in rappresentanza del primo quando ancora minorenne) possono proporre una causa in tribunale detta «azione di riconoscimento della paternità». Lo scopo della causa è di ottenere, da parte del giudice, l’accertamento della paternità naturale dell’uomo. In buona sostanza la pronuncia del tribunale si sostituisce all’atto di riconoscimento che avrebbe dovuto fare l’uomo e determina essa stessa il rapporto di filiazione tra il padre e il bambino. Se il tribunale accerta la fondatezza della domanda, emette una sentenza che produce gli effetti del riconoscimento. Si tratta della cosiddetta dichiarazione giudiziale di paternità (ossia la paternità dichiarata dal giudice).